A decorrere dal 1° aprile 2019 è possibile presentare domanda per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza (RdC) che se erogato a nuclei familiari composti
esclusivamente da componenti con età superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
Requisiti
I requisisti richiesti sono essenzialmente gli stessi del Reddito di Cittadinanza (RdC) salvo alcune differenze inerenti in particolare il reddito familiare:
1) patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a € 30.000;
2) patrimonio mobiliare (es. conti correnti, azioni) non superiore a € 6.000, aumentato di € 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000. Tale limite è poi suscettibile di ulteriori modifiche in presenza di familiari conviventi disabili;
3) valore del solo reddito familiare inferiore a € 7.560, incrementato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, o € 9.360 se il nucleo familiare risiede in un immobile in affitto.
Ai soli fini della Pensione di Cittadinanza, il reddito ISEE è considerato al netto di eventuali prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono produrre apposita certificazione per comprovare la composizione del nucleo familiare, il reddito familiare e la non titolarità di patrimoni immobiliari nel Paese di origine.
I coniugi permangono nello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione se mantengono la stessa residenza.
I componenti dei nuclei familiari con disabilità grave o non autosufficienza o comunque, con un’età superiore a 65 anni, sono esonerati dagli obblighi previsti per il Reddito di Cittadinanza (Rdc), relativamente il Patto del Lavoro e per l’inclusione sociale; così come per la pensione di cittadinanza non opera la sospensione, dopo 18 mesi, invece prevista per il Rdc.
Beneficio Economico
Il beneficio economico corrisposto, che sarà esente ai fini Irpef, è suddiviso in parti uguali tra i componenti del nucleo familiare qualora questi ne abbiano tutti diritto.
L’importo sarà pari a:
-un’integrazione corrispondente al reddito percepito fino alla soglia di € 7.560 annui;
-un contributo per il canone di affitto o sotto forma di rimborso per le rate del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa fino ad un massimo di €1.800 annui.
Il beneficio economico sarà erogato dal mese successivo a quello della domanda di richiesta.
La Pensione di Cittadinanza (PdC) può essere erogata attraverso l’apposita Carta RdC, che permette l’acquisto di beni di consumo ed il prelievo di contante entro un massimo di € 100 al mese: in fase di conversione in legge è stato altresì stabilito che l’erogazione potrà avvenire mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.
Il beneficio economico deve essere obbligatoriamente utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione. L’ammontare della prestazione non spesa viene sottratta dalla mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato.
Ai beneficiari della pensione di cittadinanza sono estese le agevolazioni previste per le famiglie economicamente svantaggiate inerentemente la tariffazione delle utenze elettriche e di fornitura del gas.
(fonte UILP)