L’amministrazione di sostegno è un complesso di norme per tutelare le persone con patologie che li rendono, anche parzialmente e/o temporaneamente, invalidi fisicamente o psichicamente e non in grado di badare a sé stessi e ai propri interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute ecc. (Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss)
L’amministratore di sostegno ha il compito di assistere, sostenere e rappresentare la persona che rappresenta.
L’amministrazione di sostegno è una misura meno grave rispetto alla interdizione. L’amministratore di sostegno é nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito: il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Nel caso non sia possibile una di queste nomine, per motivi di opportunità o altro, il Giudice Tutelare nomina l’amministratore tenendo esclusivamente conto dell’interesse del beneficiario. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario
Chiunque può designare il proprio amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. È anche possibile designare, mediante testamento, un determinato soggetto amministratore di sostegno del proprio figlio.
Con le stesse modalità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile inoltre revocare gli amministratori di sostegno già designati.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di: