Associazione DIF – Difesa in famiglia
Aprile 3, 2019
La lunga marcia contro le discriminazioni
Aprile 3, 2019
Mostra tutto

CALCOLO ISEE

CALCOLO ISEE

L’ISEE (acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è l’indicatore che serve per valutare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione agevolata.

L’accesso a queste prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica.

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

I dati contenuti nella DSU sono in parte auto dichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

 La dichiarazione va presentata all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell’INPS utilizzando il PIN personale dispositivo.

Esiste un ISEE ordinario e ISEE specifici. Più precisamente:

  • ISEE ORDINARIO: per le prestazioni sociali ed agevolazioni fiscali a livello locale quali Imu, Tari, bonus sociale gas ed elettricità etc.

 

  • ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE: per le prestazioni residenziali e ricoveri presso RSA, residenze protette etc.

 

  • ISEE SOCIO SANITARIO: per le prestazioni sociosanitarie come ad esempio assistenza domiciliare

 

  • ISEE CORRENTE: per l’aggiornamento dei redditi e trattamenti quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito, per chi ha già una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

 

ISEE ORDINARIO

Per ottenere la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ISEE Ordinario è necessario comunicare i propri dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione.

I redditi da dichiarare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare ed immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

I dati sono in parte auto dichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).

(VEDI LINK IN FONDO ALLA PAGINA)

 COME E’ CALCOLATO L’ISEE?

L’ ISEE è calcolato come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata con le maggiorazioni previste.

Scala di equivalenza

Numero dei componenti

Parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

Sono previste maggiorazioni di:

0,35 per ogni ulteriore componente;

0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

0,2 per nuclei familiari con figli minori, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati. La maggiorazione si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da un solo genitore non lavoratore e da figli minorenni. Ai soli fini della maggiorazione, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorrano casi specifici.

Per la determinazione del parametro della scala di equivalenza, il componente del nucleo che sia beneficiario di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo o si trovi in convivenza anagrafica e non sia considerato nucleo familiare a sé stante, incrementa la scala di equivalenza calcolata in sua assenza di un valore pari a 1.

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimOrdDati.aspx

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *